Il Giudice sportivo, considerato che, al 7° del secondo tempo, sono stati intonati cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della Soc. Cagliari; considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale, posizionati in varie parti dell’impianto, riportavano, nella loro relazione, che tali cori venivano intonati da circa 1.000 dei 1.900 sostenitori della Soc, Hellas Verona occupanti il settore denominato “Curva Sud Inferiore” considerato che, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi; delibera di sanzionare la Soc. Hellas Verona con l’obbligo di disputare due gare con il settore denominato “Curva Sud Inferiore” privo di spettatori, e di revocare la sospensione della pena comminata con C.U. n. 246 del 13 giugno 2023 così come previsto dall’art. 28 comma 7 CGS".

SalernoGranata.it è una Testata Giornalistica Sportiva registrata presso il Tribunale di Salerno nr. 1028 del 30/07/2012.
Registrazione N° 12/12 del 2012

 

Copyright 2018 – TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Powered by Slyvi